Biogas
Consiglio di Stato con sentenza 7 ottobre 2009, n. 6117.
Un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biogas non può essere considerato impianto di trattamento rifiuti.
Il Consiglio di Stato, ha inoltre stabilito, contrariamente a quanto disposto dal Tar dell’Emilia Romagna, che l’impianto non deve sottostare alla disciplina dell’autorizzazione di Valutazione di impatto ambientale.
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Legge 27 dicembre 2006 n. 296 - (Finanziaria 2007)
Comma 369 La produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario…
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Norme in materia ambientale meglio conosciuto come Testo Unico Ambientale.
La differente origine delle biomassa introdotta in un impianto a biogas determina l’ambito legislativo di riferimento.
Parte V, allegato X, sezione 6. Definisce il biogas come combustibile soggetto alle disposizioni dello stesso allegato solo qualora provenga da: “combustibile proveniente dalla fermentazione anaerobica metanogenica di sostanze organiche non costituite da prodotti di discariche, fanghi, liquami e altri rifiuti a matrice organica. Il biogas derivante dai rifiuti può essere utilizzato con le modalità e alle condizioni previste dalla normativa rifiuti”.
Ne deriva l’esclusione di una serie di sottoprodotti dell’industria agro-alimentare, che pur essendo tecnicamente ottimi per la conversione in biogas non possono essere impiegati, in quanto rifiuti, in impianti rientranti nel contesto agricolo definito dal Testo Unico Ambientale.
Art.12 comma 12. Gli impianti di biogas aventi potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono considerati ad inquinamento poco significativo quindi non necessitano di autorizzazione (è sufficiente una comunicazione di inizio di attività da inviarsi alla competente autorità, provincia)
Art. 12, comma 7. Gli impianti di biogas possono essere realizzati in un contesto rurale.
Decreto Ministeriale 7 aprile 2006
"Disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152".
Dato che un impianto di digestione anaerobica può essere alimentato sia con biomasse vergini che con altri sottoprodotti catalogabili in rifiuto, la definizione merceologica del principale sottoprodotto realizzato dall’impianto, il cosiddetto “Digestato”, può essere catalogato a sua volta come refluo zootecnico o come rifiuto. Non essendo disponibile una definizione ufficiale di digestato è difficile riuscire a definirne delle caratteristiche univoche.
Il DM 7/4/06 introduce una serie di disposizioni molto precise riguardanti la fase finale della filiera produttiva del biogas, risultato del recepimento della normativa europea in materia di gestione dei reflui zootecnici (Direttiva nitrati); in particolare all’art. 28 delibera che gli effluenti zootecnici prodotti in azienda possono essere avviati a digestione anaerobica e il digestato risultante può essere utilizzato sul suolo agricolo secondo i normali piani di utilizzazione agronomica (PUA).:
- Gli effluenti zootecnici prodotti in azienda possono essere avviati a digestione anaerobica e i fanghi risultanti (digestato) possono essere utilizzati sul suolo agricolo secondo i normali piani i utilizzazione agronomica (PUA);
- I residui colturali e le colture energetiche prodotte in azienda possono essere avviate alla digestione anaerobica e il digestato può essere utilizzato sul suolo agricolo secondo i normali piani di utilizzazione agronomica (PUA)
- La miscelazione di reflui zootecnici con colture energetiche prodotte sia dentro che fuori l’azienda sono ammissibili e il digestato può essere utilizzato sul suolo agricolo secondo i normali piani di utilizzazione agronomica (PUA).
Pertanto la miscela dei due prodotti elencati è possibile purché venga seguita la medesima procedura di spandimento tenendo conto del tenore in azoto (vedi art.10). In tutti gli altri casi invece si applica la legislazione dei rifiuti. Il riferimento rimane il Testo Unico Ambientale, l’impianto però rientra nella categoria “recupero di rifiuti mediante attività R10”. Lo spandimento del digestato al suolo è possibile purché risponda alle disposizioni relative.
Art. 10 Dosi di applicazione
1. Nelle zone non vulnerabili da nitrati la quantità di azoto totale al campo apportato da effluenti di allevamento non deve superare il valore di 340 kg per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale.
Inoltre disciplina l'intero ciclo dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (produzione, raccolta, stoccaggio, fermentazione e maturazione, trasporto e spandimento) sia nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, designate ai sensi dell'articolo 92 del D. Lgs 152/2006, sia nelle zone non designate come vulnerabili (zone normali) ai fini di una preventiva tutela ambientale. Il Decreto disciplina altresì la gestione dei fertilizzanti nel loro complesso (effluenti di allevamento e altri fertilizzanti) nelle zone vulnerabili.
Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
"Attuazione della direttiva 2001/77 relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità" definisce le fonti rinnovabili ai fini della produzione di energia elettrica; in particolare:
Art. 2 comma a) fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
Comma b) impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili: impianti alimentati dalle biomasse e dalla fonte idraulica, ad esclusione, per quest'ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente, nonché gli impianti ibridi, di cui alla lettera d);
comma c) impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili o comunque non assegnabili ai servizi di regolazione di punta: impianti alimentati dalle fonti rinnovabili che non rientrano tra quelli di cui alla lettera b).
Secondo il Decreto gli impianti di biogas possono impiegare biomasse differenti e non solo di origine zootecnica. Ogni nuovo materiale che non è refluo zootecnico o biomassa dedicate deve essere considerato nel contesto specifico ed è soggetto ad interpretazioni delle amministrazioni locali.
Legislazione Regionale
La legislazione regionale è invece prevalentemente legata al recepimento dei regolamenti comunitari in tema di spandimento e stoccaggio dei reflui zootecnici. Di seguito un elenco di norme di riferimento:
Emilia Romagna
DDG n. 2184 del 04.03.2008.
Circolare esplicativa "Attuazione del Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola di cui alla deliberazione Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 16 gennaio 2007, n. 96".
DGR n. 96 del 16.01.2007
Attuazione del decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 7 aprile 2006. Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola - Criteri e norme tecniche generali (Proposta della Giunta regionale in data 21 novembre 2006, n. 1608).
Delibera Giunta Regionale n. 96 del 16.01.2007
Disposizioni attuative del Decreto 7 aprile 2006 - Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati da fonte agricola - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.
Legge Regionale Emilia Romagna 6/3/2007
Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali.
B.U.R 6/3/2007 n. 30
Delibera di Giunta - N.ro 2004/2773 - approvato il 30/12/2004
Primi indirizzi alle province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura.
Legge Regionale 24/4/95, n. 50
Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento.
Lombardia
Decreto utilizzazione agronomica ZVN dal 23/2/2009
DGR 5868/2007
Modifiche e integrazioni della DGR 5215/07.
DGR 5215/2007
Modifiche e integrazione del Programma di azione e disciplina dell’utilizzazione degli apporti azotati nelle zone non vulnerabili.
DGR 3439/2006
Adeguamento al programma d’Azione della Regione Lombardia di cui alla DGR n. 17149/96 per la tutela e risanamento delle acque dall’inquinamento caudato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile ai sensi del DLvo 3/4/06 n. 152, art. 92 e del DM 7/4/06 n. 209.
Questa delibera regionale disciplina i criteri e le norme tecniche generali, che le aziende agricole ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati devono osservare, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dei fertilizzanti azotati, degli ammendanti e, comunque, di tutti gli apporti azotati.
DGR 15944/2003
Delega alle province delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del DLvo 5/2/97, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R11), trattamento/condizionamento (R3) e spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi. Art. 1 della LR 3/4/02, n. 6.
Questa delibera deve essere presa in considerazione nel momento in cui la gestione dell’impianto coinvolge anche biomasse residuali classificabili come rifiuti dall’attuale legislazione vigente.
Provincia autonoma di Bolzano
Legge Provinciale 18/6/02, n. 81 – Disposizione sulle acque.
La legge è in fase di revisione per cui sarà sostituita da un nuovo testo entro al fine dell’estate 2007. Disciplina la gestione dei reflui zootecnici ai fini della prevenzione dell’inquinamento delle acque e introduce le norme di buona pratica agricola per il loro trattamento.
- Piano di sviluppo rurale della provincia autonoma di Bolzano – Allegato 6 – Definizione della buona pratica agricola valida per l’attuazione del piano di sviluppo rurale della provincia autonoma di Bolzano.
Il documento definisce le norme per la gestione e lo spandimento dei reflui zootecnici.
Incentivi per produzione di energia elettrica (Certificati Verdi) e Titoli di Efficienza Energetica (TEE)
Ambito di applicazione Certificati Verdi per impianti a biogas
Ambito di applicazione Titoli di Efficienza energetica per impianti a biogas
Nella sezione riservata agli utenti il vademecum per la richiesta incentivi relativi ad impianti a biogas < 1 MW elettrico.












