Certificati verdi
Il sistema di incentivazione dei Certificati Verdi (CV= 1MWh), è in continua evoluzione. Questa sezione fornisce una sintesi dell’iter legislativo relativo al riconoscimento dei Certificati Verdi da biomassa a partire dalla Finanziaria 2008 (legge n.244/2007) sino alla Legge del 23 Luglio 2009 n99.
Decreto del Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali per la definizione della filiera corta
Fax simile Convenzione GSE per il ritiro di energia dedicata (Certificati Verdi)
Decreto 16 Novembre 2009
Disposizioni in materia di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da biomasse solide, oggetto di rifacimento parziale.
Allegato: Definizioni e modalità di calcolo per l’ottenimento dei certificati verdi
1. Legge 244/2007 - Finanziaria 2008
- Art. 2 comma 144 Tabella 2 riga 6: il coefficiente di moltiplicazione è di 1,10 per impianti di potenza > 1 MW alimentati da rifiuti biodegradabili e biomasse diverse da quelle definite al punto 7 (punto 7: biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, inclusi i sottoprodotti, ottenuti da contratti quadro, intese di filiera e filiera corta).
- Art. 2 comma 145 Tabella 3 riga 6: per impianti di potenza < 1 MW alimentati a rifiuti biodegradabili e biomasse diverse da quelle al punto 7 (vedi specifica), la tariffa omnicomprensiva è di 22 cent/kWh;
- Art. 2 comma 145 Tabella 3 riga 8: per i gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi dal punto 7 la tariffa omnicomprensiva è di 18 cent/kWh.
2. Legge n. 222 del 29/11/2007 collegato alla Finanziaria 2008
- Art. 26 punto 4 bis sostituzione comma 382 della Legge Finanziaria 2007:
- Comma 382 ter : tariffa omnicomprensiva 0,30/kWh per impianti < 1 MW in filiera corta, da contratti quadro o intese di filiera (riga 7 Tabella 3 Finanziaria 2008);
- Comma 382 quarter: 1,8 coefficiente moltiplicativo per impianti > 1 MW in filiera corta, da contratti quadro o intese di filiera (riga 7 Tabella 2 Finanziaria 2008);
N.B. Questi incentivi sono in funzione dell’entrata in vigore del Decreto Attuativo del MIPAAF che definisce la filiera corta e la tracciabilità delle biomasse, al momento non ancora emanato.
3. Decreto Ministeriale 18/12/08 per la incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
Art. 5 punto 4: nella mora di emanazione del Decreto Attuativo del MIPAAF, si applicano anche per le biomasse di filiera, la tariffa omnicomprensiva di 22 cent/kWh dell’ Art. 2 comma 145 Tabella 3 riga 6 Finanziaria 2008 e il coefficiente di moltiplicazione di 1,10 dell’Art. 2 comma 144 Tabella 2 riga 6 Finanziaria 2008.
Art. 5 punto 5: successivamente all’entrata in vigore del Decreto Attuativo, il GSE provvederà al conguaglio in applicazione della tariffa omnicomprensiva e de coefficiente moltiplicativo definito per le biomasse da filiera corta e accordi quadro.
Art. 10 comma 1: Periodo di diritto ai certificati verdi: l’estensione a 15 anni dei certificati verdi per l’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili, di capacità superiore a 1 MW, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007.
4. Legge del 23 Luglio 2009, n.99 collegato alla Legge n. 244 del 24/12/2007
Art. 42 punto 4: modificazioni della Tabella 2 allegata alla Legge 244/2007 (finanziaria 2008);
punto 4 b) il coefficiente di 1,10 per rifiuti biodegradabili e biomasse diverse da filiera è sostituito con: “1,30”;
Art. 42 punto 5: è abrogato il comma 382 ter della legge 222/2007 (30 cent/kWh); vengono apportate le seguenti modifiche alla Tabella 3 della Finanziaria 2008:
a) la riga 6 “rifiuti biodegradabili e biomasse diverse dal punto 7” è sostituito dal seguente: “6. biogas e biomasse esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione di controllo previsto dal Regolamento CE n.73/2009[1] del Consiglio del 19/1/2009: 28 Cent/kWh”
b) la riga 7 è abrogata (la tariffa omnicomprensiva definita per la filiera corta e accordi quadro rientra nella riga 6).
c) la riga 8 è sostituto dalla seguente: 8. gas di discarica, residuati dei processi di depurazione e biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19/1/2009: 18 Cent/kWh
- Art. 42 punto 8: ad integrazione dell’Art. 2 comma 152 della Finanziaria 2008: “per gli impianti di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agroalimentari, di allevamento o forestali alimentati dalla fonti di cui al punto 6 della Tabella 3, l’accesso dall’esercizio commerciale, alla tariffa omnicomprensiva è cumulabile con gli altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale o comunitaria in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40% del costo di investimento.”
[1] Il Regolamento prevede che le colture oleaginose siano coltivate sul territorio dell’Unione Europea e che siano state incluse nel fascicolo aziendale per l’ottenimento del premio comunitario. Sono esclusi gli oli provenienti extra UE (es. olio di palma)












