Fiscalità (Leggi Finanziarie)
Legge n. 203 del 22 dicembre 2008 – Legge finanziaria 2009 pubblicata in G.U. n. 303 del 30/12/2008
Di interesse: Art. 2 comma 12. A decorrere dal 1º gennaio 2009 si applicano le disposizioni fiscali sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati in zone montane e in altri specifici territori nazionali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, nonché le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto-legge.
Commento: L’agevolazione delle ex £. 50/kWh prevista per l’utenza allacciata alle reti di teleriscaldamento a biomassa diventa quindi dal 1 Gennaio 2009 definitiva salvo eventuale nuova disposizione legislativa di modifica.
Decreto Ministeriale del 11 marzo 2008. Pubblicato G.U. 18/3/08
Descrizione: Attuazione dell’articolo 1, comma 24, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione dei commi 344 e 345 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Il DM 11/3/08 riporta nell’allegato A i valori limite di fabbisogno di energia primaria annua per la climatizzazione invernale. Nell’articolo 1, comma 2, affronta il tema delle caldaie a biomassa stabilendo le specifiche alle quali debbono rispondere. Nell’articolo 3 invece sono definite le metodologie di calcolo perché l’utente allacciato ad una rete di teleriscaldamento usufruisca della detrazione sull’ Irpef e Irpeg.
Legge n.244 del 24/12/2007 – Finanziaria 2008 Pubblicata G.U. n. 300 del 28 dicembre 2007.
Di interesse:
Art. 1 punto 240 (pg.56): A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni fiscali sul gasolio e sul Gpl impiegati in zone montane e in altri specifici territori nazionali di cui all’articolo 5 del decreto legge 1°ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, nonché le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all’articolo 6 del medesimo decreto legge.
Art. 2 punto 138 (pg. 108): l’art. 8, comma 10, lettera f della Legge 23/12/1998 n.448 e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la disciplina ivi prevista si applica anche alla fattispecie in cui la persona giuridica gestore della rete di teleriscaldamento alimentata a biomassa o ad energia geotermica coincida con la persona giuridica utilizzatore dell’energia. Tale persona giuridica può utilizzare in compensazione il credito. Art. 143- 157: Regolamentazione certificati verdi
Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007) pubblicata nella G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006.
Di interesse: Agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici. Art. 1 comma 344. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
Art. 1 comma 348. La detrazione fiscale di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 è concessa con le modalità di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modificazioni, sempreché siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni: a) la rispondenza dell’intervento ai previsti requisiti è asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell’asseverazione; b) il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell’edificio, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall’ente locale, ovvero, negli altri casi, un «attestato di qualificazione energetica», predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell’unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. L’attestato di qualificazione energetica comprende anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l’attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili.
Art. 1 comma 394: proroga del credito di imposta (ex 30 lire per kWh) sino al 31/12/2007
Legge n.222 del 29/11/2007.
Di interesse:
Art. 26. 4bis. Requisiti per incentivare la produzione di energia elettrica da biomassa agricola.
Al fine di sviluppare l'offerta di energia ottenuta da fonti rinnovabili, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 382 e' sostituito dai seguenti:
382 Filiera corta sino a 70 km.
382-bis. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui al comma
382 e di potenza elettrica superiore ad 1 MW, e' incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni. Sono fatti salvi i più favorevoli diritti acquisiti ai sensi del comma 382-quinquies.
382-ter. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382 e di potenza elettrica non superiore ad 1 MW, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 382-bis e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa omnicomprensiva pari a 0,30 euro per ogni kWh, per un periodo di quindici anni. Al termine di tale periodo, l'energia elettrica e' remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
382-quater. A partire dall'anno 2008, i certificati verdi , hanno un valore unitario pari ad 1 MWh e vengono emessi dal GSE per ciascun impianto a produzione incentivata, in numero pari al prodotto della produzione di energia elettrica dalle fonti di cui al comma 382 dell'anno precedente, moltiplicata per il coefficiente di 1,8.
382-quinquies. Per gli impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382, l'elevazione del periodo
di riconoscimento dei certificati verdi e' da intendersi aggiuntiva al prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi ottenuto dagli impianti entrati in esercizio dopo il 29 aprile 2006 e fino al 31 dicembre 2007. Per i medesimi impianti l'accesso agli incentivi di cui ai commi da 382 a 382-quinquies e'cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento.
Legge n. 350 del 23 /12/2003 (Finanziaria del 2004) pubblicata nella G.U. n. 299 del 27 dicembre 2003
Ha prorogato al 31/12/2005 la possibilità di detrarre in 10 anni dall’IRPEF il 36% delle spese che prevedono il risparmio energetico e l’utilizzo delle fonti rinnovabili. Le successive proroghe in finanziaria hanno reso valida la misura sino al 31/12/2007
Legge n. 388 del 23/12/2000 (Finanziaria 2001) Art. 29 pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2000
Prevede, dal 1 gennaio 2001, uno sconto di (ex) £. 40.000 per ogni KW di potenza impegnata per il collegamento alle reti di teleriscaldamento alimentate con energia geotermica o biomassa. Misura permanente, ad oggi in vigore.
Legge n. 448 del 28 dicembre 1988 (Finanziaria 1999) pubblicata sulla G.U. n. 301 del 29 dicembre 2001, Art. 8 comma 10 lettera f
Prevede uno sconto di (ex) £. 20 per ogni kwh d’energia termica utilizzato. Misura permanente ad oggi in vigore.
Decreto legislativo n. 268 del 30 settembre 2000 Art. 4 comma 4 bis
e successive proroghe sino al 31.12.2008 prevede un ulteriore sconto di (ex) £. 30 per ogni kwh d’energia termica utilizzata. Questa ultima agevolazione (ex £. 30) è oggetto di proroga sulla legge di bilancio annuale. (ultima proroga al 31/12/2008).




