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05. maggio 2010

Certificati verdi per le biomasse, pubblicato il decreto per la filiera corta

Sulla Gazzetta Ufficiale le modalità per tracciare e rintracciare le biomasse per la produzione di energia elettrica per i cv
Il 5 maggio 2010 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale (Min. Agricoltura e Sviluppo Economico) che definisce le modalità per tracciare e rintracciare le biomasse destinate alla produzione di energia elettrica per ottenere il coefficiente di moltiplicazione dei certificati verdi. Il provvedimento trae origine da un percorso legislativo assai tortuoso iniziato con la legge finanziaria del 2007, proseguito con la finanziaria del 2008 e dal suo collegato (L.222/2007) e infine, con la legge 99/2009 che all’art. 42 ne ha abrogato alcune parti.
Il risultato alla fine è il seguente: all’energia elettrica prodotta da impianti alimentati a biomasse, della potenza superiore a 1 MW, è riconosciuto un coefficiente di moltiplicazione dei certificati verdi pari a 1,8. Ma la condizione per ottenere questo beneficio era che le biomasse utilizzate debbono provenire da filiera corta, ovvero essere ottenute entro un raggio di 70 km dall’impianto che le utilizza. In alternativa le biomasse potevano provenire da accordi di filiera o contratti quadro ai sensi degli art. 9 e 10 del D.lgs 102/2005. La legge (L. 222/2007) prevedeva che entro 60 giorni dalla sua emanazione, un apposito Decreto interministeriale avrebbe dovuto definire "le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera(...)". Dopo due anni e oltre 5 mesi, una serie di confronti e approfondimenti circa la liceità della filiera corta e la sua accoglibilità da parte della Commissione europea, il Decreto è stato pubblicato. Il testo precisa che per "biomassa da filiera corta": si intende la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, prodotti entro il raggio di 70 km dall'impianto di produzione dell'energia elettrica. La lunghezza del predetto raggio è misurata come la distanza in linea d'aria che intercorre tra l'impianto di produzione dell’energia elettrica e i confini amministrativi del Comune in cui ricade il luogo di produzione della biomassa.
Per quanto riguarda la tracciabilità, il produttore di energia dovrà acquisire, trasmettere al Mipaaf e conservare , per ogni singolo fornitore della biomassa, una serie di informazioni di dettaglio circa i fornitori stessi, le specie di ciascuna materia prima, la relativa superficie e i dati catastali, il quantitativo di prodotto ottenuto.
In questo modo il Mipaaf potrà comunicare al Gse-Gestore servizi elettrici l'esito della verifica e quest'ultimo se positiva, potrà riconoscere il coefficiente di moltiplicazione di 1,8 del numero dei certificati verdi ottenuti, per ogni MWe.

Fonte:www.agricolturaonweb.it


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