AGCM accoglie la denuncia FIPER sulla disparità di trattamento tra fonti rinnovabili e metanizzazione delle aree montane.

Righini, FIPER: “ora tocca alle istituzioni competenti adottare con urgenza i provvedimenti correttivi”

Milano – L’Autorità Garante della Concorrenza e dei Mercati ha recepito integralmente la denuncia FIPER, che con nota del 21 ottobre 2021, aveva segnalato all’AGCM stessa, l’introduzione da parte del legislatore di misure dannose per la concorrenza, inefficienti economicamente e oltretutto e contrarie al processo di decarbonizzazione che impegna gli Stati membri dalla UE.

In particolare, veniva denunciato l’articolo 114 ter del D.L. del 19 maggio 2020 numero 34, e successive modificazioni, ove recitava: “Le estensioni e i potenziamenti di reti ed impianti esistenti nei comuni già metanizzati e le nuove costruzioni di reti di impianti in comuni da metanizzare appartenenti alle zone climatiche F…….. si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell’analisi dei costi e dei benefici per i consumatori……A tal fine l’Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente (ARERA) ammette a integrale riconoscimento tariffario i relativi investimenti”.

Fiper nell’illustrare i profili di incompatibilità con la disciplina della concorrenza aveva in particolare segnalato:

  1. Danni la concorrenza;
  2. Danni all’efficienza del mercato
  3. Disallineamento rispetto alla normativa europea dell’energia

In data 26 aprile 2022 l’AGCM ha segnalato a FIPER che nell’adunanza del 20 aprile c.a., l’Autorità medesima ha esaminato la denuncia in oggetto deliberando l’invio di una segnalazione al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero della Transizione Ecologica in merito alla natura distorsiva della norma in termini di concorrenza tra sistemi energetici alternativi.

Infine, in data 9 maggio 2022 l’AGCM ha pubblicato sul bollettino Settimanale anno 32 numero 17, apposita relazione in merito a: fonti di approvvigionamento per il riscaldamento nei comuni montani.

In particolare, l’Autorità ritiene che tale regime differenziato possa in primo luogo determinare effetti distorsivi della concorrenza tra operatori attivi nell’offerta sistemi energetici alternativi e che la norma pare idonea a scoraggiare l’ingresso al mercato di forme di energia differenti dal gas metano alterano in tal modo la concorrenza tra operatori attivi in segmenti diversi nel settore energetico, i cui sistemi possono tuttavia raggiungere una medesima finalità.

Nel caso poi in cui i due servizi si trovassero a competere per la realizzazione di nuovi investimenti in una medesima area territoriale, il teleriscaldamento sarebbe fortemente penalizzato, tenuto conto delle differenti modalità di recupero dei costi sostenuti.

Si ritiene, da ultimo, che quanto considerato assuma rilevanza accresciuta nel momento storico attuale, in cui la crisi dei prezzi energetici necessita di svincolarsi dalla dipendenza dal gas russo, adottando soluzioni energetiche alternative in grado di garantire una diversificazione delle fonti di approvvigionamento.

In conclusione, l’AGCM ritiene che la norma in commento si ponga in contrasto con i principi concorrenziali e possa comportare effetti dannosi in termini di efficienza complessiva del sistema energetico nazionale… e pertanto suggerisce… una revisione della norma eventualmente confinando meccanismi…. ai casi in cui sia effettivamente possibile appurare l’assenza o la reale non percorribilità in termini di costi benefici di soluzioni energetiche alternative.

Commenta Righini, presidente Fiper:” abbiamo accolto con soddisfazione quanto deliberato dall’Autorità della Concorrenza e del Mercato; ci aspettiamo ora che le Istituzioni Nazionali competenti adottino in tempi brevi i provvedimenti proposti dall’Autorità stessa”. Conclude Righini: “siamo fiduciosi anche dell’esito della segnalazione inviate alla D.G. Competition e D.G. Energy della Commissione europea”.

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