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Associati Fiper fanno ricorso al TAR: il metodo tariffario per il servizio di teleriscaldamento alimentato a biomassa è illegittimo

Associati Fiper fanno ricorso al TAR: il metodo tariffario per il servizio di teleriscaldamento alimentato a biomassa è illegittimo

Associati Fiper fanno ricorso al TAR avverso la delibera di ARERA del 28/12/23 n.638/2023/R/TLR: il metodo tariffario per il servizio di teleriscaldamento alimentato a biomassa è illegittimo.

Milano – Ieri quattro aziende associate a FIPER hanno notificato ricorso al TAR della Lombardia per la delibera n. 638/2023/R/TLR del 28 dicembre 2023 di ARERA di approvazione del metodo tariffario del teleriscaldamento. FIPER partecipa al ricorso ad adiuvandum.

La delibera ARERA oggetto di ricorso è, a nostro avviso, affetta da molteplici vizi basandosi su una norma incostituzionale sia nel merito, ledendo la libertà di iniziativa economica, sia nella forma in quanto il dispositivo normativo è stato illegittimamente inserito in sede di conversione di un Decreto-legge in violazione del vincolo di omogeneità.

Detta normativa ha introdotto, in via provvisoria per l’anno 2024, un limite massimo alla tariffa applicabile dai gestori degli impianti di teleriscaldamento, suddividendo il calcolo di tale limite (c.d. “costo evitato”) in due modalità a seconda della zona di ubicazione degli impianti.

In particolare, per le reti alimentate a biomassa in aree metanizzate e/o montane, nel 2022 non si sono riscontrati incrementi anomali di prezzi né si sono generati extraprofitti, come del resto riconosciuto dalla stessa ARERA nella sua indagine conoscitiva, per cui non è dato comprendere la ragione dell’affidamento ad ARERA di un potere che annulla la principale libertà dell’imprenditore, che è quella di fissare il prezzo per il servizio/prodotto offerto sul mercato in base ai costi dallo stesso sostenuti.

In particolare, per le aree di montagna si sottolinea poi l’illogicità di voler raffrontare il costo dell’energia termica al prezzo del pellet invece che al gasolio per la determinazione del metodo tariffario applicabile.

La scelta del pellet per il calcolo del costo evitato per le aree non metanizzate, non essendo utilizzato dagli impianti di teleriscaldamento, non permette di riflettere in tariffa la variazione di costi di approvvigionamento della materia prima. Tale combustibile non è nemmeno il più diffuso nel territorio, ove invece nella quasi totalità dei fabbricati non allacciati alle reti di teleriscaldamento è presente l’alimentazione a gasolio; il pellet, infatti, se utilizzato per alimentare la centrale termica di case e condomini, necessita di cospicui investimenti e di grandi spazi per lo stoccaggio e l’alloggiamento dei macchinari di movimentazione del combustibile che non sono disponibili nella maggior parte dei fabbricati.

Altra criticità è la non esclusione delle cooperative dalla regolazione tariffaria, ove la tariffa viene determinata dai soci stessi della cooperativa che di fatto utilizzano il calore stesso.

Le motivazioni presentate nel ricorso erano già state segnalate e  sollevate da FIPER nel corso della Consultazione DCO 546/2023/R/TLR “ORIENTAMENTI PER LA DEFINIZIONE DEL METODO TARIFFARIO PER IL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO NEL PERIODO TRANSITORIO”, ma non recepite dal Regolatore nella stesura finale della delibera.

Commenta Walter Righini “Il gestore del teleriscaldamento, in particolare nelle aree montane, compete sul mercato e il prezzo del calore del teleriscaldamento rappresenta la leva di competitività e vicinanza al cliente finale in considerazione anche ai servizi annessi e connessi offerti dallo stesso; questo metodo penalizza le imprese che sono state virtuose e non favorisce lo sviluppo del servizio del teleriscaldamento a fonte rinnovabile (biomasse), come espressamente previsto da mandato del d.lgs 104/2011.”

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